Art. 14
In vigore dal 19 mag 1963
L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;
il preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita, le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1922#art-14