Art. 21

In vigore dal 19 mag 1963
Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante ed amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo pur il quale, ferme restando tutte le, altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dai limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1921#art-21

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