Art. 1
In vigore dal 19 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, su ordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella, legge 21 giugno 1939, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la, pubblica, istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1961 è istituita in Ravenna una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che, assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.
A decorrere dalla stessa, data la Scuola tecnica commerciale statale di Ravenna, è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento dei corsi già iniziati. La Scuola secondaria di avviamento professionale commerciale, già aggregata, alla predetta Scuola, tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1918#art-1