Art. 2

In vigore dal 19 mag 1963
L'Istituto avrà la sua sede nel complesso degli edifici demaniali di Capodimonte. L'Istituto è autorizzato a depositare nei modi di legge e ad usare per i suoi prodotti un marchio di fabbrica che, richiamando quello delle antiche fabbriche di Capodimonte, sottolinei la continuità storica della tradizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1910#art-2

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