Art. 2

In vigore dal 15 mag 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria chimica con sezione per: operaio chimico; 2) scuola professionale per l'industria elettrica con sezione per: galvanotecnico; 3) scuola professionale per l'industria fotografica, con sezione per: fotografo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1898#art-2

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