Art. 12

In vigore dal 15 mag 1963
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore, della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola, stessa, e da due, esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1898#art-12

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