Art. 2
In vigore dal 15 mag 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende vari e sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
tornitore meccanico;
disegnatore meccanico particolarista.
2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista installatore in b. t.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1894#art-2