Art. 11
In vigore dal 9 mag 1963
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente , gli alunni conseguono un attestato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1890#art-11