Art. 20

In vigore dal 9 mag 1963
Al personale di ruolo al applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali. Per la nomina del personale, incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede, direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale. In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e del laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro. Quando funzionino scuole coordinate a norma, dell' del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1886#art-20

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