Art. 2

In vigore dal 9 mag 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: meccanico riparatore di automezzi (n. 4 sezioni); congegnatore meccanico (n. 4 sezioni). 2) scuola professionale per l'industria elettrica e radioelettrica, con sezioni per: elettricista installatore in b. t. (n. 2 sezioni) elettromeccanico; montatore-riparatore di apparecchi radio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1886#art-2

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