Art. 2
In vigore dal 9 mag 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
meccanico strumentista;
2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista impiantista a bassa tensione;
3) scuola professionale per l'industria chimica, con sezione per: operaio chimico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1884#art-2