Art. 14
In vigore dal 9 apr 1963
L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appreso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura; un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
il periodo dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1876#art-14