Art. 2

In vigore dal 2 apr 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per: esperto coltivatore (n. 2 sezioni); 2) scuola professionale per la meccanica agraria, con sezioni per: meccanico agrario (n. 2 sezioni); 3) scuola professionale per la frutticoltura, con sezione per: frutticoltore; 4) scuola professionale per la zootecnia e il caseificio, con sezione per: casaro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1874#art-2

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