Art. 2
In vigore dal 2 apr 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per:
esperto coltivatore (n. 2 sezioni);
2) scuola professionale per la meccanica agraria, con sezioni per:
meccanico agrario (n. 2 sezioni);
3) scuola professionale per la frutticoltura, con sezione per:
frutticoltore;
4) scuola professionale per la zootecnia e il caseificio, con sezione per:
casaro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1874#art-2