Art. 2
In vigore dal 20 mar 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica con sezione per:
congegnatore meccanico (n. 2 sezioni);
2) scuola professionale per l'industria elettrici con sezione per:
elettricista installatore in b. t. (n. 2 sezioni).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1873#art-2