Art. 1
In vigore dal 29 apr 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1940;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica e ottobre 1953, n. 1011;
Viste le domande con le quali in data 2 aprile 1959 il presidente dell'Istituto musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina ha chiesto il pareggiamento delle scuole di clarinetto e di fagotto;
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Istituto musicale pareggiato agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 le Scuole di clarinetto e di fagotto presso l'Istituto musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina sono pareggiate a tutti gli effetti di legge alle Scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 26, - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1690#art-1