Art. 1
In vigore dal 9 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1052, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto delle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:
Decreta:
Lo istituto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 63. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
"Elementi di statistica".
"Letterature popolari".
Art. 78. - Nell'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
"Istituto di Puericultura".
Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimicofisico) è aggiunto quello di:
"Chimica nucleare".
Dopo l'art. 200, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in Scienze amministrative annesso alla Facoltà di giurisprudenza, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Corso di perfezionamento in Scienze amministrative
Art. 201. - Presso l'istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza è istituito un Corso di perfezionamento in Scienze amministrative per la preparazione a pubblici impieghi.
Art. 202. - Il Corso è sotto la direzione del direttore dell'Istituto. Il Consiglio del Corso si compone dei professori titolari delle cattedre annesse all'istituto stesso.
Art. 203. - Il Consiglio del Corso propone, all'inizio di ogni anno accademico, gli incarichi dell'insegnamento delle materie obbligatorie, stabilisce le materie complementari e sceglie i relativi incarichi.
Art. 204. - Il Consiglio del Corso, può, inoltre, istituire cicli di conferenze, seminari particolari e adottare ogni misura didattica che ritenga opportuna per la più efficace organizzazione del Corso.
Art. 205. - Sono ammessi al Corso i laureati in Giurisprudenza, in Scienze politiche e in Economia e commercio. Il Corso ha la durata di un anno e comporta la frequenza obbligatoria.
Art. 206. - Sono materie obbligatorie:
1) Organizzazione internazionale;
2) Diritto costituzionale;
3) Scienza dell'amministrazione;
4) Scienza delle finanze;
5) Organizzazione amministrativa;
6) Atti amministrativi;
7) Giustizia amministrativa;
8) Ordinamento territoriale;
9) Economia pubblica.
Art. 207. - Le materie complementari sono scelte in numero di dieci per ogni anno accademico tra le seguenti:
1) Storia delle istituzioni politiche;
2) Storia delle dottrine e dei movimenti politici
3) Diritto costituzionale e comparato; - 4) Parlamento;
5) Bilancio;
6) Tesoro;
7) Tributi diretti
8) Tributi indiretti
9) Finanza locale e non statale;
10) Organizzazione finanziaria;
11) Enti pubblici;
12) Regioni autonome;
13) Ordinamenti militari;
14) Diritto diplomatica e consolare;
15) Istruzione pubblica;
17) Energia;
18) Polizia;
19) Espropriazione;
20) Opere pubbliche;
21) Amministrazione dell'agricoltura;
22) Industria;
23) Commercio, interno, e internazionale;
24) Trasporti
25) Comunicazioni;
26) Marina;
27) Turismo;
28) Moneta e credito;
29) Acque pubbliche;
30) Beni pubblici;
31) Contratti della pubblica Amministrazione;
32) Protezione, sociale;
33) Urbanistica;
34) Archivistica e diplomatica.
Art. 208. - Gli iscritti al Corso sono tenuti a partecipare ad esercitazioni ai lavori di seminario, ai gruppi di lavoro, che saranno istituiti dai docenti.
Art. 209. - La misura della tassa d'iscrizione è fissata in L. 25.000.
Art. 210. - Alla fine del Corso gli iscritti devono sostenere un colloquio sul gruppo delle materie fondamentali ed un colloquio sul gruppo delle materie complementari impartite durante il corso.
Il direttore, ha, altresì, facoltà di aggiungere una o più prove scritte.
Art. 211. - A coloro che abbiano superato le prove, viene rilasciato un certificato di studi e di esami.
Art. 406, relativo alla Scuola di perfezionamento in Chimica medica è aggiunto l'insegnamento di "Malattie degli organi emopoietici".
Gli articoli dal n. 467 al n. 471, relativi al Corso di perfezionamento in Igiene e tecnica ospedaliera sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento.
Scuola di specializzazione in Igiene e tecnica ospedaliera
Art. 467. - La Scuola di specializzazione in Igiene e tecnica ospedaliera ha la durata, di due anni, finalità della Scuola, è la preparazione di personale specificamente idoneo per la direzione degli ospedali e per la edilizia ospedaliera.
Art. 468. - Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti:
I anno:
1) Storia e metodologia dell'assistenza sanitaria;
2) Statistica ospedaliera;
3) Igiene generale applicata all'ambiente ospedaliero;
4) Epidemiologia e profilassi generale;
5) Micrografia, batteriologia, chimica e fisica applicata;
6) Igiene dell'alimentazione;
II anno:
1) Organizzazione funzionale degli ospedali;
2) Legislazione e prassi giuridica e amministrativa dell'assistenza ospedaliera;
3) Tecnica e metodologia direzionale;
4) Selezione e formazione del personale ospedaliero;
5) Architettura ed edilizia ospedaliera;
6) Tecnologia delle attrezzature ospedaliere.
Gli esami di profitto si sostengono sui seguenti gruppi:
1) Storia e metodologia dell'assistenza sanitaria; Statistica ospedaliera.
2) Igiene generale applicata all'ambiente ospedaliero;
Epidemiologia e profilassi generale.
3) Micrografia, Batteriologia, Chimica e fisica applicata;
Igiene dell'alimentazione;
4) Organizzazione funzionale degli ospedali; Legislazione e prassi giuridica e amministrativa dell'assistenza ospedaliera.
5) Tecnica e metodologia direzionale; Selezione e formazione del personale ospedaliero.
6) Architettura ed edilizia ospedaliera; Tecnologia delle attrezzature ospedaliere.
Art. 469. - Gli esami speciali potranno essere tenuti a gruppi davanti a Commissioni stabilite dalla Direzione della Scuola.
Art. 470. - Il numero delle iscrizioni sarà fissato sul manifesto annuale e non potrà essere superiore in cinquanta per ciascun anno.
Tre quarti dei posti fissati saranno riservati ai laureati in Medicina e chirurgia, un quarto ai laureati in ingegneria ed architettura.
In caso di eccedenza di domande, le ammissioni verranno effettuate in base alla valutazione dei titoli presentati dai candidati e separatamente per ciascuna delle due categorie.
Art. 471. - Gli esami di diploma verranno sostenuti secondo le norme fissate dall'art. 352. A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista, in Igiene e tecnica ospedaliera.
Dopo l'art. 486 è aggiunto il seguente nuovo articolo, concernente la Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 487. - Gli specialisti in Pediatria sono iscritti - d'ufficio al 2° anno della Scuola e sono esentati dal superare i seguenti esami di profitto:
1) Anatomia e fisiologia dalla nascita alla pubertà;
2) Genetica e scienza della costituzione e dello sviluppo (auxologia)
3) Alimentazione del bambino;
4) Semeiotica e clinica delle malattie del bambino.
Gli specialisti in Clinica delle malattie nervose e mentali vengono iscritti, d'ufficio al 3° anno della Scuola e sono esentati dal superare i seguenti esami di profitto:
1) Anatomia, embriologia e fisiologia del sistema nervoso;
2) Semeiotica e clinica delle malattie nervose e mentali.
Art. 488 (già 487). - Agli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile è aggiunto quello di:
11) Fisiopatologia nervosa del neonato e semeiotica e clinica delle malattie nervose infantili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 20. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-25;1184#art-1