Art. 1
In vigore dal 1 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto interministeriale, in data 7 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1960, registro n. 4.
Presidenza, foglio n. 322, con il quale il contingente del personale salariato temporaneo del Ministero della sanità venne determinato in settantacinque unità;
Visto il decreto interministeriale in data 26 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 100, con il quale il contingente numerico dei salariati giornalieri è stato determinato, a norma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324, in ventuno unità, tutte classificate di 3ª categoria;
Visto il decreto interministeriale in data 10 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1960, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 360, con il quale il contingente del personale salariato temporaneo dell'Istituto superiore di sanità fu determinato in ventuno unità;
Considerato che trentuno unità dei salariati temporanei e giornalieri dei Ministero della sanità, in possesso dei requisiti richiesti, hanno presentato domanda intesa ad ottenere l'inquadramento nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo, ai sensi dell'articolo 64 della citata legge n. 90;
Considerato che, per effetto dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, occorre determinare la pianta organica degli operai permanenti del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
In applicazione dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, le piante organiche degli operai permanenti del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità sono stabilite come alle seguenti tabelle A e B, a decorrere dal 29 marzo 1961:
TABELLA A
PIANTA ORGANICA DEGLI OPERAI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ
Coeffi- Numero
ciente dei posti 167 - Categ. I - operai specializzati...... 21
157 - " II - operai qualificati........ 27
151 - " III - operai comuni............. 33
Totale posti organico... 81
TABELLA B
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Coeff. 167 - cat. I - Operai specializzati.................... n. 8
Coeff. 157 - cat. II - Operai qualificati..................... n. 9
Coeff. 151 - cat. III - Operai comuni......................... n. 4
---- Totale nuovi posti in organico... n. 21 ----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 23 settembre 1961
GRONCHI
GIARDINA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 92. - VILLA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-23;1668#art-1