Art. 1
In vigore dal 19 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;
Vista l'istanza in data 15 febbraio 1960, con la quale la S.p.A.
Magazzini generali in Roma, con sede in Roma, chiede di essere autorizzata ad istituire e gestire un deposito franco nel porto fluviale di San Paolo in Roma;
Visti i pareri favorevoli espressi, in merito, dal comune di Roma, con deliberazione n. 2038 del 18 aprile 1961, e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con deliberazione n. 800 del 15 settembre 1959;
Vista la dichiarazione in data 14 marzo 1961, con la quale la Società istante si impegna di assumere a proprio carico sia le spese relative al servizio doganale sia quelle attinenti alla vigilanza delle merci estere che giungono ed escono dal deposito franco attraverso il fiume Tevere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile;
Decreta:
La S.p.A. Magazzini generali in Roma è autorizzata ad istituire e gestire un deposito franco in Roma, destinando all'uopo i tre edifici prospicenti la banchina sinistra del porto fluviale di San Paolo, confinanti con il fiume Tevere, con la zona dei Magazzini generali e con la dogana, contraddistinti con le lettere O, P, D, nelle planimetrie allegate al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO - TRABUCCHI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 141. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1353#art-1