Art. 1
In vigore dal 28 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numeri 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto, dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42 - Agli insegnanti complementari del corso di, laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
Fisiopatologia (annuale);
Fisica del terreno agrario (annuale);
Miglioramento genetico delle piante agrarie (annuale);
Fitoiatria (semestrale);
Igiene, zootecnica (semestrale);
Fisiologia vegetale (annuale);
Metodologia statistica (annuale).
Art. 49, relativo agli Istituti è abrogato e sostituito dal seguente:
Gli Istituti della Facoltà di agraria sono i seguenti
1) Istituto Agronomica e coltivazioni erbacee, cui fanno capo gli insegnamenti di Agronomia generale, Coltivazioni erbacee, Orticoltura e floricoltura, Ecologia, Miglioramento genetico delle piante agrarie, Fisica del terreno agrario, Agricoltura, tropicale e subtropicale, Metodologia statistica
2) Istituto di coltivazioni arboree, cui fanno capo gli insegnanti di: Coltivazioni arboree, Viticoltura, Olivicoltura.
3) Istituto di Chimica agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: Chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica, Chimica organica, Chimica agraria (biennale).
4) Istituto di patologia vegetale, cui fanno capo gli insegnamenti di: Patologia vegetale, Fisiopatologia, Fitoiatria, Entomologia agraria.
5) Istituto di Microbiologia agraria e tecnica, cui fa capo l'insegnamento di Microbiologia agraria e tecnica.
6) Istituto di zootecnica, cui fanno capo gli insegnamenti di:
Zootecnia generale, Zootecnia speciale, Aviconiglicoltura, Igiene zootecnica.
7) Istituto di Anatomia e fisiologia degli: animali domestici cui fanno capo gli insegnamenti di: Zoologia generale, Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
8) Istituto di Meccanica agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: Matematica, Fisica, Meccanica
9) Istituto di Costruzioni rurali, cui fanno capo gli insegnamenti di: Topografia e costruzioni rurali, idraulica agraria, Tecnica della bonifica.
10) Istituto di Industrie agrarie cui fa capo l'insegnamento delle industrie agrarie.
11) Istituto di Economia e politica, agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: Principi di economia politica e statistica, Economia e politica agraria (biennale), Cooperazione agricola.
12) Istituto di Estimo rurale e contabilità, cui fa capo l'insegnamento di Estimo rurale e contabilità.
13) Azienda agraria sperimentale "Enrico Pantanelli".
14) Azienda agraria sperimentale "Vincenzo Ricchioni".
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Letteratura umanistica;
Paleografia greca;
Numismatica.
La denominazione dell'insegnamento complementare, di "Filologia bizantina" viene mutata in "Filologia e storia bizantina".
Art. 60. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia viene aggiunto:
"Istituto di paleografia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo à chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 settembre 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 52. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1158#art-1