Art. 1
In vigore dal 22 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta;
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di:
"Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale".
Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:
Filosofia della storia;
Filosofia del linguaggio;
Filosofia della scienza.
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Idrologia medica;
Terapia medica sistematica;
Puericultura.
Dopo l'art. 249 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in Gerontologia e Geriatria annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in Gerontologia e Geriatria
Art. 250. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in Gerontologia e Geriatria è di due anni.
Il numero degli specializzandi per ogni anno di corso e di quindici.
Sarà consentita abbreviazione di corso secondo il regolamento in vigore per le altre scuole di specializzazione, tenendo conto tuttavia di compiti e titoli di geriatria figuranti nel curriculum.
b) Le materie di insegnamento sono così suddivise nei due anni di corso:
Primo anno:
Fisiologia e Biologia generale della conoscenza;
Anatomia patologica;
Farmacologia;
Psicologia;
Clinica geriatrica generale;
Radiologia;
Secondo anno:
Clinica geriatrica generale e terapia geriatrica:
Cliniche specialistiche nelle loro applicazioni geriatriche come lezioni ed applicazioni pratiche a preferenza del singolo specializzando:
Neuropsichiatria, Chirurgia e Anestesia, Oculistica, Otorinolaringoiatrica, Dermatologica, Ginecologica;
Fisioterapia, Idrologia e Climatologia;
Medicina sociale (assistenziale, gerocomiale, attitudini lavorative, ecc.).
c) Alla fine del primo anno del corso lo specializzando dovrà superare un esame teorico-pratico sulle materie di Biologia e di Clinica generale.
d) Alla fine del secondo anno di corso, lo specializzando, dovrà superare un esame di geriatria sociale e di clinica, con presentazione di una tesi ispirata allo orientamento preferenziale del candidato per una eventuale branca specializzata.
La direzione e coordinazione della scuola è affidata al direttore della Clinica medica generale.
Dopo l'art. 250, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in fisica, annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Scuola di perfezionamento in Fisica
Art. 251 - È istituita preso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali una Scuola di perfezionamento in fisica, essa ha sede presso l'Istituto di fisica, dell'Università. La Scuola ha fine scientifico. La Scuola rilascerà il diploma di perfezionamento in fisica.
Art. 252. - Alla Scuola vengono ammessi soltanto i laureati in fisica, scienze matematiche, matematica e fisica, chimica e Ingegneria.
Il corso ha la durata di due anni. Per poter adire all'esame di diploma gli iscritti alla Scuola dovranno, durante la loro permanenza nella Scuola stessa superare almeno cinque esami scelti tra gli insegnamenti sottospecificati o un numero corrispondente se si tratta di insegnamenti semestrali (v. successivo art. 253).
Ciascun allievo dovrà comunicare al direttore della Scuola entro il 15 novembre di ciascun anno il piano degli studi che egli intende seguire in relazione alle materie che sono oggetto di insegnamento durante l'anno in corso; tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio dei professori della Scuola (v, successivo art. 256).
Per gli iscritti al primo anno tale piano dovrà contemplare la frequenza di almeno tre corsi; per gli iscritti al secondo anno almeno due. Non potranno essere iscritti al secondo anno gli allievi che durante il primo anno non abbiano superato almeno due esami.
Il Consiglio dei professori della Scuola potrà riconoscere la validità dei corsi frequentati o di esami sostenuti presso altre Scuole di perfezionamento.
Art. 253. - Il direttore proporrà all'inizio di ciascun anno al Consiglio della Facoltà di scienze l'elenco dei professori incaricati dei corsi, questi verranno nominati dal Consiglio di Facoltà.
Gli insegnamenti saranno scelti nel seguente piano dal Consiglio dei professori della Scuola:
1) Fisica delle particelle elementari;
2) Fisica nucleare teorica;
3) Teoria dei campi;
4) Metodi matematici della Fisica;
5) Elettronica;
6) Tecniche sperimentali di Fisica nucleare;
7) Macchine acceleratrici;
8) Fisica del plasma;
9) Magneto idrodinamica e elettrodinamica cosmica;
10) Fisica degli stati condensati;
11) Corsi monografici.
I corsi monografici in numero non superiore a due saranno stabiliti all'inizio di ciascun anno dal Consiglio dei professori della Scuola nell'indirizzo della Scuola e affidati ad esperti italiani e stranieri.
Gli insegnamenti potranno essere annuali o semestrali a tutti gli effetti due corsi semestrali sono equivalenti a un corso annuale. Un corso annuale consisterà di non meno di 40 lezioni.
Il programma della Scuola potrà altresì essere integrato da Seminari.
Art. 254. - La frequenza ai corsi è obbligatoria.
Art. 255. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da altri due insegnanti della Scuola.
La Commissione per l'esame di diploma è formata da quattro membri (tra i quali, il relatore) scelti dal direttore tra gli insegnanti della Scuola stessa da un correlatore nominato da un Consiglio dei professori nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione il quale non faccia parte della Università di Firenze.
L'esame di diploma, il quale potrà essere sostenuto molo dopo che l'allievo abbia sostenuto gli esami di profitto previsti dall'art. 252 consisterà nella discussione sopra una dissertazione originale scritta.
Art. 256. - Di quanto precede il Consiglio dei professori è costituito dal direttore e dai professori che sono incaricati nell'anno di corso o precedente di un insegnamento presso la Scuola.
Il direttore nominato dal Consiglio della Facoltà di scienza tra i titolari di Cattedra di discipline fisiche, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Art. 257. - Per ottenere l'iscrizione alla Scuola occorre presentare all'Ufficio di segreteria della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, entro il 5 novembre e per gravi e giustificati motivi, fino al 31 dicembre:
1) domanda redatta in carta legale da L. 100 diretta al rettore (indicare il recapito del richiedente);
2) certificato di laurea;
3) titolo originale di studi medi, ovvero certificato provvisorio che lo sostituisce a tutti gli effetti di legge;
4) due copie (formato tessera, su fondo chiaro e firmato) della fotografia del richiedente, di cui una bollata e autenticata;
5) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante il reddito accertato per l'imposta di famiglia ovvero certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte al quale è stata presentata la dichiarazione unica dei redditi, da cui risulti se il reddito complessivo annuo della famiglia dello studente superi o meno i tre milioni di lire;
6) quietanze comprovanti il pagamento delle seguenti tasse, sopratasse e contributi, nella misura che la legge e lo statuto dell'Università stabilisce per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
tassa di immatricolazione;
tassa annuale di iscrizione;
sopratassa annuale per gli esami di profitto;
riscaldamento;
libretto di studi e tessera;
contributi studenteschi.
L'ammontare di eventuali contributi di laboratorio e di esercitazioni è stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta della facoltà.
Le tasse relative al rilascio del diploma sono le stesse di quelle relative al rilascio del diploma di laurea della Facoltà di scienze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 settembre 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 63. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1137#art-1