Art. 1

In vigore dal 3 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costruzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1951, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visti, per la provincia di Napoli: - l'accordo collettivo integrativo 14 ottobre 1946, per i lavoranti parrucchiere per uomo, misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiana e Piccole industrie e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale italiana Lavoratori; - l'accordo collettivo 30 ottobre 1950, per i dipendenti dalle aziende artigiane di parrucchiere per signora, stipulato tra la Federazione Provinciale Artigianato e l'Unione Parrucchieri per Signora, il Sindacato Lavoranti Barbieri, Parrucchieri e Misti - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 15 marzo 1954, per i lavoranti parrucchieri per uomo, misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane stipulato tra l'Unione Provinciale Barbieri e Misti e il Sindacato Lavoranti Barbieri, Parrucchieri ed affini - C.G.I.L. -; Visto, per la città di Benevento il contratto collettivo 13 febbraio 1956, per i dipendenti dalle Sale da Barba, stipulato tra l'Unione Industriali ed Artigiani e la Camera del Lavoro, la Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Liberi; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 e 20 della provincia di Napoli, in data 22 marzo 1960, è 28 aprile 1960, n. 1 della provincia di Benevento, in data 3 maggio 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 14 ottobre 1916, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo, misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo 30 ottobre 1950, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di parrucchieri per signora, l'accordo collettivo 15 marzo 1954, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo, misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane; - per la città di Benevento, il contratto collettivo 13 febbraio 1956, relativo ai dipendenti dalle Sale da Barba; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto (e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto e negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini della provincia di Napoli e dalle imprese artigiane di barbieri della città di Benevento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962. Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 70. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1557#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo