Art. 1

In vigore dal 3 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, delle Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visti, per la provincia di Bologna: - il contratto collettivo integrativo 20 marzo 1959, e relative tabelle, per i lavoranti barbieri e barbieri misti, stipulato tra l'Artigianato Provinciale Bolognese, la Libera Unione Provinciale, Artigiana e il Sindacato Lavoratori Barbieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori Barbieri - C.I.S.L. -, la Unione italiana del Lavoro - U.I.L. -; - il contratto collettivo integrativo 20 marzo 1959, e relative tabelle, per i lavoranti parrucchieri dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Artigianato Provinciale Bolognese e il Sindacato Lavoratori Parrucchieri - C.G.I.L. -, Sindacato Lavoratori Parrucchieri - C.I.S. L. -, la Unione italiana del Lavoro; Visti, per la provincia di Piacenza: - il contratto collettivo 26 aprile 1948, per i dipendenti dalle aziende artigiane di barbieri e misti, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro; - l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1955, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 26 aprile 1948; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di. Bologna, in data 31 agosto 1960, nn. 2 e 8 della provincia di Piacenza, in data 29 febbraio 1960 e 24 agosto 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 20 marzo 1959, relative ai lavoranti barbieri e barbieri misti, il contratto collettivo integrativo 20 marzo 1959, relativo ai lavoratori parrucchieri dipendenti dalle aziende artigiane; - per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 26 aprile 1948, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di barbieri e misti, l'accordo collettivo integrativo 14 dicembre 1955, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri: sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con, esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini delle province di Bologna, e Piacenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 3961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 69. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1556#art-1

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