Art. 1

In vigore dal 7 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri; Visti, per la provincia di Foggia: l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1957, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e la Federazione Provinciale dei Lavoratori dello Spettacolo; l'accordo collettivo integrativo 10 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e la Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; e in pari data, tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo -, Sezione Provinciale - e la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Foggia, in data 24 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati per la provincia di Foggia l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1957 e l'accordo collettivo integrativo 10 settembre 1959 relativi ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinemateatrali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatri della provincia di Foggia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 118. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1468#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo