Art. 1

In vigore dal 7 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 11 luglio 1059, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1957, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri; Visto l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri; Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 16 marzo 1960, per i minimi di retribuzione da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Grosseto, in data 27 aprile 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della, previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 16 marzo 1960, relativo ai minimi di retribuzione da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Grosseto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1961 Atti dei Governo, registro n. 142, foglio n. 119. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1467#art-1

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