Art. 1
In vigore dal 7 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;
Visto, per la provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato), il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione italiana Lavoratori del Legno - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale -C.I.S.Na.L. -;
Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione Provinciale Esercenti Industria Legno e Sughero - e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell'Edilizia ed Affini F.I.L.L.E.A -, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. -, la Federazione Provinciale Edili. Affini e del Legno - F.E.N.E.A.L. -;
Visti, per la provincia di Pistoia:
l'accordo collettivo integrativo 17 settembre 1957, stipulato tra la Delegazione degli Industriali del Legno e la Segreteria Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. -, la Segreteria Provinciale del Sindacato Unitario Lavoratori Legno, Artistiche e Varie - S.U.L.L.A.V. -, la Segreteria Provinciale della Unione italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - U.I.L.-Legno -;
l'accordo collettivo integrativo 10 luglio 1957, stipulato tra la Delegazione degli Industriali del Sughero e la Segreteria Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. -; la Segreteria Provinciale del Sindacato Unitario Lavoratori Legno, Artistiche e Varie - S.U.L.L.A.V. -, la Segreteria Provinciale della Unione italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie U.I.L.-Legno;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 8 della provincia di Grosseto, in data 7 giugno 1960, n. 11 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per iL lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato), il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1957, relativo agli operai delle industrie del legno e del sughero;
per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo agli operai addetti alle industrie dei prodotti del legno e del sughero;
per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 17 settembre 1957, relativo alle industrie del legno; l'accordo collettivo integrativo 10 luglio 1957, relativo alle industrie del sughero;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle province di Firenze (escluso il mandamento di Prato), Grosseto e Pistoia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte del conti, addì 13 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 120. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1466#art-1