Art. 1

In vigore dal 7 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali; Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 15 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Generale italiana dello Spettacolo e la Sezione Provinciale della Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo dell'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo della Sezione Provinciale U.I.L.; Visto, per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 15 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Generale italiana dello Spettacolo ed il Sindacato Provinciale dei Lavoratori dello Spettacolo della Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Autonoma, Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 27 della provincia di Napoli, in data 3 agosto 1960, e n. 9 della provincia di Salerno, in data 7 novembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 15 settembre 1959 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali; - per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 15 settembre 1959 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali: sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali delle province di Napoli e Salerno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 121. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1464#art-1

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