Art. 1

In vigore dal 19 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali; Visti, per la provincia di La Spezia: - l'accordo collettivo integrativo 11 maggio 1953, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali del Legno e Affini e il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno Boschivi e Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Legno, Artistiche e Varie - C.I.S.L. -; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. - e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L -; - l'accordo collettivo 2 febbraio 1955, per l'incasellamento merceologico dell'industria boschiva, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 7 della provincia di La Spezia, in data 8 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di La Spezia, gli accordi collettivi 11 maggio 1953 e 2 febbraio 1955, relativo agli operai dipendenti dalle imprese bosolive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di La. Spezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 106. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1369#art-1

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