Art. 1
In vigore dal 19 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 144 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali;
Visti, per la provincia di Terni:
- il contratto collettivo integrativo 22 settembre 1953, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Unione Sindacale Provinciale -, l'Unione italiana del Lavoro - Camera Sindacale Provinciale -; al quale hanno aderito, rispettivamente in data 26 e 27 aprile 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. e la Camera Confederale Provinciale - C.G.I.L.;
- l'accordo collettivo 31 maggio 1955, stipulato tra le medesime parti di cui ai predetto contratto collettivo 22 settembre 1953; al quale hanno aderito, rispettivamente in data 26 e 28 aprile 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. - e la Camera Confederale Provinciale - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Terni, in data 18 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 22 settembre 1953, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria boschiva e forestale e l'accordo collettivo 31 maggio 1955 per l'attuazione del conglobamento nel settore della predetta industria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto f dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Terni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 107. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1368#art-1