Art. 1
In vigore dal 19 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali;
Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 30 luglio 1954, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Provinciale Lavoratori Boschivi -, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Modena, in data 19 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali i stato stipulato, per la provincia di Modena, lo accordo collettivo integrativo 30 luglio 1954, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Modena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 109. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1366#art-1