Art. 1

In vigore dal 19 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e deL sughero; Visti, per la provincia, di Belluno: - il contratto collettivo integrativo 20 dicembre 1957, stipulato tra la Sezione Provinciale Industrie del Legno dell'Associazione Provinciale fra gli Industriali e il Sindacato Unitario Provinciale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - C.I.S.L.-; - il verbale 3 febbraio 1950, relativo alla ricognizione dei gruppi merceologici, allegato al predetto contratto; Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1957, stipulato tra la Associazione degli Industriali della provincia di Gorizia, l'Associazione degli Industriali di Monfalcone e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione italiana Lavoratori, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; al quale ha aderito la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti, per la provincia di Udine: - il contratto collettivo integrativo 10 luglio 1954, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 8 giugno 1955 per la disciplina dell'apprendistato, allegato al predette contratto; Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Industrie Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, l'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per il territorio di Trieste: - il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959 e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Nuova Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; - l'art. 3 del contratto collettivo provinciale 31 luglio 1953, allegato al predetto contratto 11 agosto 1959; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Belluno, in data 4 giugno 1960, n. 1 della provincia di Gorizia, in data 9 luglio 1960, n. 1 e n. 17 della provincia di Udine, in data 23 aprile 1960 e 5 settembre 1960, n. 9 della provincia di Venezia, in data 5 ottobre 1960, n. 1 della provincia di Trieste, in data 21 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Belluno, il contratto collettivo integrativo 20 dicembre 1957, relativo agli operai addetti alle industrie della lavorazione del legno; il verbale 3 febbraio 1955, relativo alla ricognizione dei gruppi merceologici; - per la provincia di Gorizia, il contratto colletti integrativo 30 dicembre 1957, relativo agli addetti alle industrie del legno; - per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 10 luglio 1954, relativo agli addetti alle industrie della lavorazione del legno; l'accordo collettivo integrativo 8 giugno 1955, relativo alla disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno; - per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli operai dell'industria del legno; - per il territorio di Trieste, il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959, relativo agli operai della industria dei prodotti del legno e del sughero; l'art. 3 del contratto collettivo 31 luglio 1953, relativo alla indennità di anzianità dovuta agli operai ed agli apprendisti; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno delle province di Belluno, Gorizia, Udine e Venezia e dalle imprese del legno e del sughero del territorio di Trieste. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1951 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 112. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1365#art-1

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