Art. 1
In vigore dal 18 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale, 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, stipulato tra la Federazione delle Industrie del Legno e del Sughero, con l'intervento delle Associazioni Industriali Lombarda, Bresciana, di Trento, Udine, Cosenza, Catanzaro e del Gruppo Industriali Lodigiani, con la assistenza della Confederazione Generale della industria italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno - Sindacato Nazionale Boschivi - con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; cui ha aderito, in data 30 novembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Sughero, Artistiche e Varie - C.I.S.N.A.L.;
Visto l'accordo collettivo nazionale 12 gennaio 1955, per l'attuazione, nei riguardi degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento della Federazione italiana delle Industrie del Legno e del Sughero e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Legno, Artistiche e Varie, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento della Federazione italiana della Industria del Legno e del Sughero e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 144 del 30 marzo 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale 30 aprile 1952, relativo agli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali e l'accordo collettivo nazionale 12 gennaio 1955, relativo all'attuazione, nei riguardi degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 88. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1352#art-1