Art. 1

In vigore dal 13 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali; Visto, per la provincia di Potenza, il contratto collettivo integrativo 26 novembre 1953, stipulato tra il Sindacato Provinciale degli Industriali Boschivi e il Sindacato Lavoratori Boschivi della Federazione Unitaria Lavoratori Legno, il Sindacato Provinciale Boschivi - C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori del Legno - U.I.L.-; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Potenza, in data 4 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Potenza, il contratto collettivo integrativo 26 novembre 1953, relativo agli operai dipendenti dalla industria boschiva e forestale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Potenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 90. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1334#art-1

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