Art. 1
In vigore dal 11 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741, Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici;
Visto, per la provincia di Lecce, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello spettacolo - Sezione Provinciale - e la Federazione Provinciale italiana dei Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L.-, la Federazione Provinciale Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L.- la Federazione Provinciale dei Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Lecce, in data 10 giugno 1960, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attività, per le quali è stato stipulato, per la provincia di Lecce, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1959, relativo ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Lecce.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla corte dei Conti, addì 16 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 111 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1322#art-1