Art. 1
In vigore dal 11 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 12 marzo 1959 per gli addetti all'industria conciaria;
Visto, per il comune Solofra (Avellino), l'accordo collettivo integrativo 14 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende conciarie, stipulato tra l'Unione Irpina Industriale e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Lavoratori - C.I.S.L, l'Unione italiana Lavoratori - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per il Comune di Solofra (Avellino), l'accordo collettivo integrativo 14 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende conciarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese conciarie del Comune di Solofra.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 91 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1320#art-1