Art. 1
In vigore dal 11 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;
Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 27 giugno 1955, per i lavoranti barbieri dipendenti da aziende artigiane esercenti saloni e negozi di barbieria, stipulato tra la Confederazione Generale italiana dell'Artigianato - Unione Provinciale Artigianali, la Confederazione Nazionale dell'artigianato - Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Artigiani di Fermo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Barbieri - C.G.I.L.-, il Sindacato Provinciale Lavoratori Barbieri - C.I.S.L.-;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Ascoli Piceno, in data 30 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per la attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 27 giugno 1955, relativo ai lavoranti barbieri dipendenti da aziende artigiane esercenti saloni e negozi di barbieria, sono regolati da, norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti barbieri dipendenti dalle imprese artigiane esercenti saloni e negozi di barbieria della provincia di Ascoli Piceno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 93 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1319#art-1