Art. 1
In vigore dal 11 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti dagli Istituti di cura privati;
Visto, per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo integrativo 30 marzo 1957, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.L.;
Visto, per la, provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1957,stipulato tra, l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri - C.G.I.L. - il Sindacato Provinciale Dipendenti Case di Cura - U.I.L.-;
Visto, per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 31 gennaio 1959, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura -, C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Istituti di Cura Privati - U.I.L. -; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura. - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Brescia, in data 15 aprile 1960, n. 14 della provincia di Milano, in data 20 settembre 1960, n. 5 della provincia di Torino, in data 10 maggio 1960, n. 3 della provincia di Udine, in data 27 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati per i dipendenti dagli Istituti di cura privati:
- per la provincia, di Brescia, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1957;
- per la provincia, di Milano, l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1957;
- per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 31 gennaio 1959;
- per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli Istituti di cura privati delle province di Brescia, Milano, Torino e Udine.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 110 - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1318#art-1