Art. 1
In vigore dal 16 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Savona in data 27 marzo 1960 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alta Val Bormida in provincia di Savona esteso per ha. 30.983, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Centa;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;
Viste le lettere n. 1705 in data 28 marzo 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 125167 in data 8 luglio 1961 del Ministero del tesoro;
Visti l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio del bacino dell'Alta Val Bormida, in provincia di Savona, esteso per ha. 30.983 e delimitato secondo la linea segnata in verde nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata, dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Centa. Il nuovo comprensorio risultante dal presente ampliamento avrà la denominazione di comprensorio del Centa e dell'Alta Val Bormida.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 agosto 1961
GRONCHI
RUMOR - TAVIANI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 46. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-31;1213#art-1