Art. 1
In vigore dal 15 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: "Istituto di diritto e procedura penale", "Diritto internazionale, organizzazioni internazionali e storia dei trattati" e "Storia politica".
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di: "Assicurazioni sociali".
All'art. 35, relativo al corso di laurea in materie letterarie il terz'ultimo comma, è così modificato:
"L'insegnamento della Storia (triennale) sarà così diviso: un anno deve essere dedicato alla Storia romana, altri due anni saranno dedicati alla Storia medioevale ed alla Storia moderna, il cui insegnamento verrà impartito ad anni alterni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 56. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-26;1111#art-1