Art. 1
In vigore dal 1 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario sardo, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1255;
Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del Credito fondiario sardo in data 18 aprile 1961;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario sardo, con sede in Roma, è modificato come segue: "Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 1.000.000.000, assegnata dal Credito fondiario sardo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà incerto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 agosto 1961
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 5. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-25;1036#art-1