Art. 1

In vigore dal 26 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1959, numero 1614, che autorizza la sospensione dei servizi ferroviari sulla linea Trieste Campomarzio-S. Elia-Confine; Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento della suddetta linea ferroviaria; Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È soppressa la linea ferroviaria Trieste Campomarzio-S. Elia-Confine. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 agosto 1961 GRONCHI FANFANI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 138. - RELLEVA
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