Art. 1
In vigore dal 18 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Brescia:
- l'accordo collettivo 9 luglio 1947, sull'istituzione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche, stipulato tra il Sindacato Grafici e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai;
Visto, per la provincia di Sondrio:
- l'accordo collettivo 3 dicembre 1947, sull'istituzione della indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori poligrafici, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Brescia, in data 10 marzo 1960, n. 3 della provincia di Sondrio, in data 4 giugno 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 9 luglio 1947, sulla istituzione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche;
- per la provincia di Sondrio, l'accordo collettivo 3 dicembre 1947, sull'istituzione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori poligrafici;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche delle province di Brescia e Sondrio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 59. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-03;1350#art-1