Art. 1

In vigore dal 20 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1959, per i dipendenti dalle aziende grafiche ed affini; Visto, per la città di Torino, l'accordo collettivo 20 luglio 1948, relativo all'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende grafiche, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali Grafici ed Affini e la Federazione Lavoratori Poligrafici; cui ha aderito, in data 5 gennaio 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Torino, in data 10 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la città di Torino, l'accordo collettivo 20 luglio 1948, relativo alla indennità, sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende grafiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della città di Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Date a Roma, addì 3 agosto 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 43. -- VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-03;1239#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo