Art. 1

In vigore dal 20 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1959, per i dipendenti dalle aziende grafiche ed affini; Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Industriali Grafici e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione del Libro, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria; al quale ha aderito, in data 1 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, dell'atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo integrative 2 ottobre 1959, relativo ai fonditori di caratteri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche e affini della provincia di Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addì 23 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 44. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-03;1238#art-1

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