Art. 1

In vigore dal 20 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1959 per i dipendenti dalle aziende grafiche ed affini; Visto, per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 27 febbraio 1948, per i dipendenti dell'industria grafica e affini, stipulato tra il Sindacato Industriali Grafici ed Affini ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Grafici ed Affini, al quale hanno aderito, in data 23 marzo 1960, l'Unione Provinciale del lavoro - C.I.S.N.A.L., ed in data 7 aprile 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di La Spezia, in data 13 luglio 1960, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 27 febbraio 1948, relativo ai dipendenti dell'industria grafica e affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso ai presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche e affini della provincia di La Spezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 60. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-03;1237#art-1

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