Art. 1
In vigore dal 20 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 7, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 17 maggio 1946, per la corresponsione dell'indennità di mensa ai lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche, stipulato tra il Sindacato Industriali Grafici e il Sindacato Dipendenti Poligrafici; cui hanno aderito, in data 23 marzo 1960, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L., ed in data 7 aprile 1960, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia, di La Spezia, in data 13 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 17 maggio 1946, per la corresponsione dell'indennità di mensa ai lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della provincia di La Spezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 45. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-03;1236#art-1