Art. 1
In vigore dal 20 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 2 maggio 1957, per i dirigenti di aziende commerciali;
Visto, per le province dell'Emilia-Romagna, l'accordo collettivo integrativo 4 dicembre 1956, stipulato tra la Giunta Regionale tra le Associazioni dei Commercianti e l'Associazione Dirigenti d'Aziende Commerciali Vista la pubblicazione nell'apposto Bollettino, n. 5 della provincia di Bologna, in data 20 agosto 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per le province dell'Emilia-Romagna, l'accordo collettivo integrativo 4 dicembre 1956, relativo ai dirigenti di aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali delle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ravenna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 47. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-03;1235#art-1