Art. 1
In vigore dal 20 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 23 settembre 1947, relativo al trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende grafiche-cartotecniche ed affini, stipulato tra l'Unione Industriali Arti Grafiche, Cartotecniche ed Affini e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Milano, in data 15 ottobre 1960, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, lo accordo collettivo 28 settembre 1947, per il trattamento di mensa ai lavoratori dipendenti da aziende grafiche, cartotecniche ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche, cartotecniche ed affini della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 46. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-03;1234#art-1