Art. 1

In vigore dal 16 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 2 della legge 31 ottobre 1958, n. 974, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1958-59; Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115, e l' della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi; Considerato che il "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di L. 100.000.000 inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958-59, presenta, al 30 giugno 1959, una disponibilità di L. 367.657.353; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1958-59, il prelevamento di L. 241.607.432 (duecentoquarantunomilioniseicentosettemilaquattrocentotrentadue) da versarsi alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 24 dell'entrata "Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento degli stanziamenti inscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: Cap. n. 8. - Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passivita per tasse di trasporto, rimaste totalmente o parzialmente scoperte............................ L. 90.953.765 Cap. n. 24. - Servizi sostitutivi e complementari dei trasporti ferroviari........... L. 76.483.942 Cap. n. 25. - Servizi accessori............. L 2.933.357 Cap. n. 33. - Spese per prestazioni sanitarie (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, e regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n.34, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597).... L. 11.243.845 Cap. n. 48. - Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere....................... L. 41.664.634 Cap. n. 72. - Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche.............................. L. 18.327.389 ------------- L. 241.607.432 Il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1958-59. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1961 GRONCHI SPATARO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 41. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-02;1211#art-1

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