Art. 1

In vigore dal 6 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonché per i reparti a terra della Marina militare; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta: Articolo unico. È concesso all'88° Gruppo antisommergibile dell'Aeronautica militare l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152. La bandiera sarà custodita presso l'88° Gruppo antisommergibile dell'Aeronautica militare dal comandante del Gruppo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1961 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 45. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-28;944#art-1

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