Art. 2
In vigore dal 6 feb 1962
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 37. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-24;1453#art-2